Perché scegliere un Centro di riabilitazione ex art. 26 e in cosa si differenzia da tutti gli altri centri di riabilitazione?
I centri di riabilitazione definiti “ex art. 26” nascono con la legge n. 833/78 nella quale vengono definiti i diritti all’assistenza sanitaria e i criteri con i quali deve essere assicurata ai cittadini la prestazione dei servizi di riabilitazione.
A differenza dei normali studi di riabilitazione, i centri ex art. 26 hanno bisogno, per poter operare, di un’Autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Regione. Ciò significa che debbono possedere ben precise caratteristiche strutturali e operative che possiamo sintetizzare così:
all’interno dei centri di riabilitazione ex art. 26 è presente, come da normativa, un’équipe multidisciplinare composta sia da tecnici della riabilitazione (logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità, fisioterapisti, neuropsicologi, etc.), che da figure mediche che garantiscono il coordinamento dell’èquipe (nel nostro caso il neuropsichiatra infantile).
Di fatto un centro ex art. 26 come il nostro, opera come una Unità di Neuropsichiatria Infantile di una qualsiasi struttura ospedaliera pubblica o come una ASL.
La presenza dell’equipe multidisciplinare garantisce che ciascun paziente possa beneficiare di un intervento riabilitativo a 360°; dall’apertura della cartella clinica, la valutazione e diagnosi del disturbo, la stesura di un Progetto Riabilitativo Individuale, fino alla presa in carico terapeutica.L’andamento della terapia, che è sempre individuale, viene poi costantemente monitorato con valutazioni a scadenza (trimestrale, semestrale, annuale) che permettono all’equipe di ottimizzare l’intervento fino al momento della dimissione.
Una domanda i centri ex art. 26 rientrano nella dicitura sociosanitarie e socio assistenziali?
Buongiorno volevo chiedere quando può durare la degenza con ex art.26, vi spiego mia moglie è affetta da politraumi a causa di una caduta dal balcone e di conseguenza ha riportato fratture in tutto il corpo e da prescrizione medica può iniziare a caricare gli arti inferiori non prima dei tre mesi.
Quindi essendo la situazione un po’ delicata vorrei avere delle informazioni dettagliate in maniera tale da potermi muovere di conseguenza.
Grazie
Buongiorno,
una nostra assistita frequenta attualmente il Don gnocchi di Seregno (dove il figlio fa terapia fkt e psicomotricità) e dove hanno la npi di riferimento. La struttura è accreditata ex art 26.
Vorrebbero iniziare una terapia complementare al centro Benedetta d’Intino che è regolamentato ex art 25.
Sembra che non possa iniziare le terapie in entrambi i centri, questo per incompatibilità.
Non abbiamo capito perché.
Grazie per un aiuto
Maura Masini
Presidente ABC Associazione Bambini Cri du chat
Cel: 3292804371
Buongiorno mia figlia ha terminato un progetto presso struttura Ex. art 26 su prescrizione dell’ Uompi di appartenenza. Successivamente abbiamo effettuato un ulteriore valutazione presso un’altra struttura riconosciuta, in cui viene richiesta un ulteriore riabilitazione. l’Uompi di riferimento mi dice che non c’è disponibilità da loro, dovrebbero comunque farmi la richiesta per proseguire in un altro centro convenzionato?
Gentile Signora, come sicuramente saprà per accedere alle liste di attesa dei centri ex art. 26 è sufficiente essere in possesso di richiesta di presa in carico da parte di una Unità di Neuropsichiatria Infantile (Ospedale o ASL). Ciò indipendentemente dal fatto che la bambina abbia o meno già effettuato terapia in convenzione.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità e le auguriamo una buona serata.